EMERGENZA COVID-19 – BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE E ALL’INCENTIVAZIONE ALLE ASSUNZIONI
1. OBIETTIVI
Il Comune di Romano di Lombardia, al fine di sostenere il territorio e i livelli di occupazione come volano per il mantenimento di un’economia locale il più possibile dinamica, intende dare un sostegno economico concreto alle imprese di qualsiasi tipo e a liberi professionisti, per l’assunzione di lavoratori a tempo determinato e indeterminato in un contesto reso particolarmente difficile dalla pandemia da Covid-19.
Per fare ciò, il Comune di Romano di Lombardia indice il Bando descritto negli Articoli seguenti.
2. SOGGETTI BENEFICIARI E LORO REQUISITI
I richiedenti dovranno essere in possesso delle seguenti condizioni:
A. aver rinnovato a tempo indeterminato un contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza, oppure aver assunto soggetti disoccupati o di prima occupazione con un contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi o a tempo indeterminato; in tutti i casi il nuovo contratto potrà essere a tempo pieno e/o part time (in questo caso almeno al 40%);
B. avere la sede legale e/o operativa sul territorio del Comune di Romano di Lombardia;
C. essere in regola con:
a. l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria o di accordi sindacali locali
b. il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché dei tributi e imposte comunali;
c. la normativa in materia di sicurezza del lavoro ex D. Lgs. 626/94 e di disciplina del diritto al lavoro
d. dei disabili ex L. 68/99;
d. il versamento di tributi e imposte comunali;
D. con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013.
Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.
In fase di erogazione i beneficiari non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.I soggetti privati beneficiari finali del contributo dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessivamente stanziate dal Comune di Romano di Lombardia per l’iniziativa ammontano a €50.000,00.
4. TIPOLOGIA DI SOGGETTI DA ASSUMERE E MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il sostegno è rivolto alle imprese di qualsiasi tipo e a liberi professionisti che, a partire dal 9 marzo 2020 e fino alla data di presentazione della domanda, hanno rinnovato a tempo indeterminato un contratto di lavoro a tempo determinato, oppure hanno assunto personale disoccupato e/o inoccupato, a tempo determinato o indeterminato.
In tutti i casi la durata minima del contratto di lavoro oggetto di contributo è di 12 mesi.
Il contributo spetta al datore di lavoro a seguito del perfezionamento dell'assunzione a tempo determinato o indeterminato, o della trasformazione in contratto a tempo indeterminato del contratto di lavoro precedentemente a tempo determinato.
Il contributo massimo ammonterà a € 3.500,00 per singola assunzione. A tale importo potranno essere aggiunti:
- massimo € 500,00 per l’assunzione di una lavoratrice di sesso femminile;
- massimo € 500,00 per l’assunzione di un lavoratore di età superiore a 50 anni compiuti alla data
risultante dal contratto di assunzione.Tali importi sono da intendersi per una assunzione full time. Qualora l’assunzione sia part time, tutti i contributi saranno rideterminati in percentuale sulla base della percentuale di occupazione.
Il contributo è concesso con procedura automatica, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. In funzione del numero delle domande ammissibili e del valore dei contributi richiesti, l’ultima domanda ammissibile in ordine di ricezione potrà ricevere un contributo parziale rispetto a quanto richiesto (domanda ammessa e finanziata parzialmente), e le domande ad essa successive saranno considerate ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi disponibili.
5. REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.
Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:
• (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b.un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c.un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d.un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
e.imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
• (art.5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti di Stato e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa);
• (art. 6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Romano di Lombardia. La domanda dovrà essere sottoscritta dove richiesto, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da una copia della carta d’identità in corso di validità del legale rappresentante (sottoscrittore).
Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 del giorno 14 Dicembre 2020 ed entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 31 Marzo 2021.
Non è richiesta la sottoscrizione dei documenti con firma digitale.
La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di contributo per l’incremento dell’occupazione”.
Farà fede quale data di ricevimento, l’attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune di Romano di Lombardia. Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato, o presentate con modalità diverse da quelle indicate non verranno ammesse.
Ogni datore di lavoro potrà presentare una sola domanda, anche per più assunzioni, fino a un massimo di tre.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro, e conservandone l'originale per eventuali controlli dell’Amministrazione.
Nella domanda gli interessati, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare, a valere anche quale autocertificazione:
1) il possesso di tutte le condizioni previste dal precedente Art. 2;
2) che l'impresa e/o il soggetto richiedente non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall'art. 80 del Decreto legislativo n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
In modo particolare i soggetti stessi dovranno dimostrare, tramite autocertificazione:
-
il genere di impresa e la propria attività (nel caso di cooperative sociali evidenziando la non fruizione delle agevolazioni previste dalla Legge 8.11.2001 n° 381), ovvero il genere di libera professione con gli estremi di iscrizione nell'albo di legge;
-
la specificazione del tipo di C.C.N.L. o di accordo sindacale locale applicato;
-
il regolare versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro ex D. Lgs. 626/94 e di disciplina del diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99.
Si rammenta che le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PROVVISORI
L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà condotta dagli uffici competenti del Comune di Romano di Lombardia o da ditta esterna incaricata da questa Amministrazione, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
-
rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
-
regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
-
sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando;
-
regolarità dei versamenti contributivi. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità sarà acquisito d’ufficio dal Comune, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità contributiva, la domanda verrà d’ufficio considerata inammissibile.
Alle domande ritenute ammissibili dal punto di vista formale verrà assegnato in via provvisoria il contributo corrispondente sula base dei parametri indicati all’Art. 4. Il Responsabile di Procedimento, mediante uno o più provvedimenti, approverà l’elenco delle domande ammesse a contributo e l’entità dello stesso. Nei provvedimenti si darà atto delle domande non ammesse per carenza dei requisiti formali e delle domande ammissibili ma non beneficiarie del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio del Comune.
8. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La conferma ed effettiva erogazione dei contributi sarà subordinata alla conferma dell’assunzione del lavoratore dopo un periodo minimo di 3 mesi a partire dalla data di assunzione. Per procedere all’erogazione sarà necessario inviare al Comune di Romano di Lombardia una dichiarazione su carta semplice, sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, ove si conferma l’assunzione del lavoratore anche trascorso il periodo sopra menzionato.
Il contributo definitivo sarà erogato in un’unica soluzione in seguito alla pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione definitiva.
9. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
-
ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
-
non licenziare i soggetti assunti per i quali è stato ottenuto il contributo per almeno 12 mesi dalla data di assunzione/conferma del contratto sottoscritto;
-
fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
-
conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione relativa alla domanda;
-
accettare i controlli che il Comune di Romano potrà disporre in relazione al presente bando e collaborare al loro corretto svolgimento.
10. DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:
a) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo, e/o il rispetto degli obblighi indicati all’Art. 9;
b) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
c) si rinunci al contributo dandone comunicazione al Comune di Romano di Lombardia mediante
raccomandata o PEC.
In caso di revoca del contributo e qualora esso sia già stato erogato (anche in quota parte), i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca.
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.
11. ISPEZIONI E CONTROLLI
Il Comune di Romano di Lombardia può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli “de minimis”.
12. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il bando è redatto nel rispetto delle seguenti normative:
Normativa dell’Unione Europea
-
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
-
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente
all’Allegato 1 “Definizione di PMI”;
-
Comunicazione C (2020) 1863 final della Commissione del 19 marzo 2020 recante il “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e s.m.i. Normativa nazionale:
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Romano di Lombardia – Ufficio Tecnico – geom. Francesca Tomasoni.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico tel. 0363 982321
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta contattando il Servizio Assistenza sul Bando all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale di Romano di Lombardia. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. L’Amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali: tutte le informazioni in merito sono pubblicate sul sito del Comune – http://www.comune.romano.bg.it/.
15. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente bando e la domanda di ammissione sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Romano di Lombardia - http://www.comune.romano.bg.it/.
16. DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale di Romano di Lombardia si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di presentazione delle domande relative al presente bando.
ELENCO ALLEGATI
Allegato A