Elenco delle principali modifiche

  • Il termine “utente debole” viene sostituito con “utente vulnerabile”. Gli utenti vulnerabili sono: pedoni, persone con disabilità, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
  • Viene data la possibilità agli enti proprietari della strada di riservare stalli di sosta, anche in determinati giorni e/o fasce orarie a:
    • veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
    • veicoli elettrici.
  • Vengono inasprite le sanzioni per chi gettando oggetto da veicoli in movimento, insozza la strada o le sue pertinenze, ora la sanzione è di € 216,00.
  • Viene vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’ identità di genere o alle abilita fisiche e psichiche.
  • Viene specificato che i conducenti dei veicoli devono anche dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l’attraversamento.
  • Viene estesa a 3,5 metri, la larghezza massima dei velocipedi (prima era di 3,0 metri.
  • Viene stabilito che i ciclomotori ad alimentazione elettrica non possono superare la potenza massima di 4.000 Watt.
  • Le luci anteriori e posteriori dei velocipedi devono essere funzionanti da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati.
  • Ai titolari di patente di guida di categoria B, alla guida di veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, per il primo anno dal rilascio e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.
  • La medesima concessione è prevista se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.
  • Previsto l’obbligo per gli enti locali di pubblicare sul proprio sito istituzionale la relazione che invia al Ministero dell’Interno, relativa alle spese che vengono finanziate con la quota dei proventi ricavati dalle violazioni al Codice della Strada.
  • Prevista l’installazione di rilevatori automatici di infrazioni nei pressi di passaggi a livello.
  • La sanzione per la sosta di veicoli sprovvisti di apposito contrassegno, su stalli riservati a persone con disabilita, è di € 165,00 ed i punti da decurtare passano da 2 a 4.
  • La sanzione per la sosta di veicoli sprovvisti di apposito contrassegno, su apposite strutture (pedane, scivoli, ecc) riservate a persone con disabilita, è di € 168,00 ed i punti da decurtare passano da 2 a 6.
  • I veicoli al servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno, potranno sostare dal 1 gennaio 2022, anche su stalli di sosta a pagamento, qualora gli stalli a loro riservati risultino già occupati.
  • Al divieto di utilizzo durante la guida di apparecchi radiotelefonici e cuffie, vengono aggiunti anche smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.
  • Al divieto di circolazione in autostrada di Motocicli con cilindrata inferiore a 150 cmc motore termico, viene aggiunto anche per motori elettrici, il divieto con potenza inferire 11 KW;
  • Il locatario, in vece del proprietario, ora diventa responsabile con l'autore della violazione.
  • E’ stata aggiunta la possibilità di presentare ricorso al Prefetto a mezzo posta elettronica certificata
  • La validità del “foglio rosa” viene estesa da 6 a 12 mesi, il numero di tentativi per il superamento della prova pratica di guida passa da uno a due.
  • Quando l'organo accertatore ha a disposizione e funzionanti banche dati ufficiali per la verifica di revisioni e coperture assicurative nonché la validità delle patenti di guida, non è più previsto, in caso di dimenticanza, l'obbligo di esibire il documento mancante entro il termine indicato, ma permane la sanzione per la dimenticanza.

Principali novità per i monopattini elettrici

  • OBBLIGO USO CASCO UNI EN 1078 O EN 1080 PER MINORI DI ANNI 18 
  • ASSENZA DI POSTI A SEDERE
  • MOTORE ELETTRICO CON POTENZA PARI O INFERIORE A 500 WATT
  • SEGNALATORE ACUSTICO
  • REGOLATORE DI VELOCITA’
  • MARCATURA “CE” A NORMA DIRETTIVA 2006/42/CE
  • SI PUO’ CONDURRE SOLO AL QUATTORDICESIMO ANNO COMPIUTO DI ETA’
  • SI PUO’ CIRCOLARE SOLO SU STRADE URBANE SU CUI INSISTE IL LIMITE DI VELOCITA’ MAX 50 KM/H
  • IN AREA PEDONALE NON POSSONO SUPERARE LA VELOCITA’ DI 6 KM/H, IN TUTTE LE ALTRE AREE CONSENTITE IL LIMITE MASSIMO E’ DI 20 KM/H
  • VIETATO TRASPORTARE ALTRE PERSONE
  • VIETATO CIRCOLARE SUI MARCIAPIEDI, CONSENTITO SOLO TRASPORTO A MANO
  • VIETATO CIRCOLARE CONTROMANO, SALVO IN STRADE CICLABILI DOPPIO SENSO DI MARCIA
  • OBBLIGO MANTENERE SEMPRE IL MANUBRIO CON ENTRAMBE LE MANI, OBBLIGO LIBERO USO DELLE BRACCIA E DELLE MANI
  • VIETATA SOSTA SU MARCIAPIEDI SALVO DIVERSA REGOLAMENTAZIONE DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA
  • CONSENTITA LA SOSTA DEI MONOPATTINI IN AREE RISERVATE A VELOCIPEDI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

NOLEGGIO MONOPATTINI ELETTRICI

  • AUTORIZZAZIONE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
  • OBBLIGO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
  • OBBLIGO PIANO MODALITA’ DI SOSTA
  • OBBLIGHI DIVIETI E LIMITAZIONI ANCHE IN DETERMINATE AREE, STABILITI DALL’ENTE LOCALE
  • DA MEZZ'ORA DOPO IL TRAMONTO, DURANTE TUTTO IL PERIODO DELL'OSCURITA', E DI GIORNO, QUALORA LE CONDIZIONI DI VISIBILITA' LO RICHIEDANO, I MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA POSSONO CIRCOLARE SU STRADA PUBBLICA SOLO SE PROVVISTI ANTERIORMENTE DI LUCE BIANCA O GIALLA FISSA E POSTERIORMENTE DI LUCE ROSSA FISSA, ENTRAMBE ACCESE E BEN FUNZIONANTI. I MONOPATTINI ELETTRICI SONO ALTRESI' DOTATI POSTERIORMENTE DI CATADIOTTRI ROSSI. 75-SEPTIES.
  • DA MEZZ'ORA DOPO IL TRAMONTO, DURANTE TUTTO IL PERIODO DELL'OSCURITA', IL CONDUCENTE DEL MONOPATTINO A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA DEVE CIRCOLARE INDOSSANDO IL GIUBBOTTO O LE BRETELLE RETRORIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITA' OMOLOGATE.

DAL 1 LUGLIO 2022

  • I MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA COMMERCIALIZZATI IN ITALIA DEVONO ESSERE DOTATI DI INDICATORI LUMINOSI DI SVOLTA E DI FRENO SU ENTRAMBE LE RUOTE.
  • PER I MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA GIA' IN CIRCOLAZIONE PRIMA DI TALE DATA, E' FATTO OBBLIGO DI ADEGUARSI ENTRO IL 1° GENNAIO 2024.