Descrizione

Regione Lombardia eroga contributi per tramite dei Comuni a soggetti privati che ne fanno richiesta per l’eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione di residenza.

COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sono ostacoli fisici e senso-percettivi che impediscono ai soggetti diversamente abili di muoversi liberamente nello spazio all'interno dell'abitazione privata, in particolare:

• ostacoli fisici che impediscono o limitano gravemente la possibilità di deambulare in modo autonomo e sicuro (es. scale di accesso, rampe con eccessiva pendenza);

• ostacoli localizzativi che impediscono o rendono difficoltoso, in mancanza di accorgimenti tecnici e segnalazioni, l’orientamento nell’ambiente costruito (es. mancanza di segnalazioni sonore e luminose);

• mancanza di attrezzature o componenti (es. corrimano) idonei a garantire la piena fruibilità degli spazi.

 

TIPOLOGIA DI RICHIESTE FINANZIABILI
Sono finanziabili le richieste strettamente connesse al tipo di "svantaggio" comprovato da apposita certificazione medica.
Non sono finanziabili le richieste di “migliorie” per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti necessari per il superamento delle barriere architettoniche.
Inoltre, non possono essere finanziate le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria e gli interventi di manutenzione.

È possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio e un contributo per opere esterne e per il posizionamento di meccanismi di sollevamento, presentando due domande; in caso di opere funzionalmente connesse tra loro, dovrà essere presentata un’unica domanda.

Per opere funzionalmente connesse s'intende una pluralità d' interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell’edificio e adeguamento dell’ascensore).

La richiesta deve essere inoltrata su apposito modulo prima dell’inizio dei lavori per l’eliminazione delle barriere.

 

TIPOLOGIE DI EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO
Edifici esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia), relativamente a tutti gli interventi di superamento e abbattimento delle Barriere Architettoniche.

Edifici esistenti dopo l’11 agosto 1989, a condizione che ci sia il provvedimento di agibilità, relativamente alle sole opere di adattabilità.

Immobili destinati a Centri o istituti residenziali pubblici e privati per l’assistenza ai disabili esistenti alla data dell’11 agosto 1989.

Parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.

 

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità (o chi ne esercita la cura, tutela o potestà) che hanno la residenza nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili.

 

CHI PUO' ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Il soggetto diversamente abile qualora provveda a proprie spese; altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (es: il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il diversamente abile).


QUANDO E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Entro il 1° marzo di ogni anno presso il Comune di residenza , dal soggetto diversamente abile o da chi ne esercita la tutela o potestà, corredata dalla firma del proprietario dell’immobile.

 

ATTENZIONE
Le domande dei fabbisogni 2013, 2014, 2015, 2016 (che non sono ancora state finanziate) nonché quelle in corso di inoltro a valere sul fabbisogno 2017, resteranno valide ai fini di una loro futura finanziabilità, ma  non è possibile effettuare  previsioni  in  merito  alla  loro  effettiva  liquidazione. (si veda comunicazione allegata di Regione Lombardia)

Il servizio di Abbattimento barriere architettoniche rientra in:

Stato

Attivo

Uffici di riferimento

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento 26/02/2021