Descrizione

L'assegno nucleo familiare con tre figli minori è un assegno, pagato dall’INPS e rilasciato dai comuni, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

 

Aventi diritto
Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:

  • i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’art. 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica.

Il servizio di Assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori rientra nel servizio:

Stato

Attivo

Procedura

Modalità di presentazione della domanda
La domanda, corredata dei documenti necessari, dovrà essere compilata su apposito modulo redatto dall’ufficio Servizi Sociali, disponibili on-line sul sito del Comune o presso l’Ufficio Servizi Sociali in via G.B. Rubini n.24, negli orari di apertura degli uffici.

Il modulo della domanda redatto in ogni sua parte, completo degli eventuali allegati e firmato dovrà essere spedito all'indirizzo pec segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it.

 

Termini di presentazione della domanda
La domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l’anno in corso a pena decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

 

Importo
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2022 l’importo è pari in misura intera a euro a 147.90 euro mensili.

 

Limiti reddituali
Hanno diritto alla misura di sostegno al reddito i nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno, che, per le domande presentate nell’anno 2022 è stato determinato in €8.955,98.

ATTENZIONE!! A seguito dell’entrata in vigore dell’”Assegno unico”, PER L’ANNO 2022, L’ANF E’ RICONOSCIUTO ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE MENSILITA’ DI GENNAIO E FEBBRAIO

Uffici di riferimento

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento 25/02/2022