Descrizione

A DECORRERE DALL’ANNO 2020 LA TASI, QUALE COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE DI CUI ALL’ART.1, COMMA 639, DELLA LEGGE 147/2013 E’ ABOLITA



ALIQUOTE
Il Comune di Romano di Lombardia con provvedimento consiliare n. 6 del 23 gennaio 2019 ha confermato le seguenti aliquote per l’anno 2019:

  • 2,4 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili;
  • 2,4 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
  • 2,4 per mille, per abitazioni principali e relative pertinenze (esclusivamente nel caso in cui l’abitazione sia classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9);
  • 0,0 per mille per fabbricati realizzati su aree destinate a servizio di protezione civile e di sicurezza pubblica, gravati da vincolo di destinazione ad attività di pubblica utilità con provvedimenti dell’Autorità amministrativa. 

 

Il tributo non è dovuto per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

Il tributo continua ad essere dovuto per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9



DETRAZIONI:

(Per i soli contribuenti comunque tenuti al pagamento del tributo per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9)

Euro 80,00 per l’abitazione principale la cui rendita catastale, non rivalutata, non sia superiore ad euro 300;

Euro 40,00 per l’abitazione principale la cui rendita catastale, non rivalutata, sia compresa fra euro 301 ed  euro 500;

Nessuna detrazione per l’abitazione principale la cui rendita catastale, non rivalutata, sia superiore ad euro 500.

Per determinare la misura della detrazione si deve fare riferimento alla rendita catastale non rivalutata della sola abitazione principale, senza considerare le rendite delle eventuali pertinenze. Nel caso in cui la detrazione spettante non trovi capienza nel tributo dovuto per l’abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione del tributo dovuto per le eventuali pertinenze.

 

ULTERIORI DETRAZIONI:
(Per i soli contribuenti comunque tenuti al pagamento del tributo per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9)

Euro 30,00 per ogni figlio di età non superiore ai 19 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Euro 30,00 per ogni persona alla quale sia stata riconosciuta dall’autorità competente l’invalidità totale e permanente del 100%, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; (per beneficiare di questa detrazione è necessario presentare al Comune, a pena di decadenza entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020, apposita dichiarazione predisposta dall'Ufficio Tributi); se la dichiarazione è stata presentata per l'anno 2018, non deve essere ripresentata.

 

Euro 30,00 per le abitazioni principali con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, di età superiore ai 75 anni, alternativa alla detrazione prevista al punto precedente per le persone con invalidità totale e permanente.

Le ulteriori detrazioni spettano anche se la rendita catastale non rivalutata dell’abitazione principale è superiore ad euro 500.

 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell’anno solare da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante (inquilino o comodatario) è tenuto al versamento del TASI  nella misura del 10% dell’ammontare complessivo.

Il tributo non è dovuto se l’immobile occupato è destinato ad abitazione principale del detentore (inquilino o comodatario), purché l’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Stato

Attivo

Procedura

L’imposta deve essere versata in due rate:

la prima rata entro il 17 giugno 2019, pari al 50% dell'imposta dovuta per l’intero anno;
la seconda rata entro il 16 dicembre 2019, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
È consentito il versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 17 giugno 2019.

 
Il versamento effettuato oltre la data di scadenza può essere regolarizzato attraverso il ravvedimento operoso

 

È disponibile il link CALCOLO IUC utilizzabile per effettuare il calcolo del tributo dovuto per l’anno 2019 e per la stampa del modello F24 da usare per il versamento.

Uffici di riferimento

Modulistica

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento 04/03/2021