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Richiesta rateizzazione somme per sanzioni accertate per violazioni al codice della strada

Richiesta rateizzazione somme per sanzioni accertate per violazioni al codice della strada

Data:

Sun Oct 05 16:13:00 CEST 2025

Descrizione

E' facoltà del comune concedere la rateizzazione di somme derivanti dalla applicazione di sanzioni per violazioni al codice della strada accertate dal distretto polizia locale bassa bergamasca orientale, ai sensi dell'articolo 202 bis del codice della strada.

L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo  204 bis codice della strada. 

Per procedere alla richiesta di rateizzazione l'interessato deve essere l'intestatario dei verbali da cui scaturiscono le somme e deve possedere i seguenti requisiti:

- importo da rateizzare superiore a 200 euro;

- reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.  Ai fini di cui al presente punto, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza il comune adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, il comune dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

Tipo documento Modulistica
Data di protocollo Sun Oct 05 16:58:00 CEST 2025
Data di pubblicazione Sun Oct 05 16:13:00 CEST 2025
Formato pdf
Licenze Licenza aperta
Ultimo aggiornamento

Mon Oct 06 11:14:10 CEST 2025

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