Descrizione
"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi [...]”
(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 34)
La Legge Regionale 20 Marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – norme di attuazione”
All’Art.2 vengono sottolineati tutti gli interventi atti a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana e n. 4 dello Statuto della Regione Lombardia.
La Legge 5 Febbraio 1992, n. 104:“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (integrata dalla Legge 21 Maggio 1998 n.162) all’Art.1 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
All’art.12 definisce il Diritto all’educazione e all’istruzione e agli artt.13 e 14 l’Integrazione Scolastica e le modalità di attuazione della stessa.
Il D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione”, con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, disegna una ripartizione tra oneri a carico dei Comuni e oneri a carico dello Stato e di altri Enti.
La Legge 11 Gennaio 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica propone la ripartizione degli oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato riguardo le incombenze amministrative per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche.
Il D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali, individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di supporto all’attività scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità d’istruzione, alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, agli interventi perequativi, agli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
Il D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001 (riforma del titolo V della Costituzione), nel sancire la rilevanza costituzionale dei principi dell’autonomia scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, nell’ottica di una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell’offerta formativa alle “esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”, valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell’offerta formativa” (art. 3, comma 2) e il principio di adeguatezza della stessa rispetto “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2).
Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali all’art. 3, comma 2 stabilisce che “Il comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” anche attraverso l’attuazione dell’art. 8, comma 4, del D.P.R. 275/1999, che afferma: “la determinazione del curricolo tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio”.
La Legge quadro n. 328/2000 avente per oggetto la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali cioè: interventi di integrazione alunni stranieri, équipe socio – psicopedagogica e lo sportello alunni, progetti in favore di alunni diversamente abili, progetti finalizzati alla tutela dei minori e partecipazione degli istituti ai tavoli tematici.
La Legge 28.03.2003, n. 53 avente per oggetto “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
La Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 19 di fatto sostituisce, senza abrogarla, la L.R. 31/80, ossia la tradizionale legge sul diritto allo studio e imprime una svolta particolarmente autonoma rispetto ai temi dell’istruzione. La citata Legge 19 dedica attenzione al “sistema educativo” e al “sistema d’istruzione e formazione professionale” e definisce a grandi linee i ruoli di Regione, Provincia e Comune.
La Legge 8.10.2010 n.170: Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico che garantisce il diritto all’istruzione per le persone con D.S.A .