DescrizioneOrdinanza - Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da EDES ALBOPTICUS (ZANZARA TIGRE) E WEST NILE VIRUS nel territorio comunale
IL SINDACO
In qualità di Autorità Sanitaria Locale;
Considerato che:
è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara Aedes albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;
è stata riscontrata altresì la presenza per West Nile Virus in pool di zanzare in trappole sul territorio comunale;
all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di Aedes Albopitus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;
le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;
Il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03/10/2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;
Vista la proposta dell’ASL della Provincia di Bergamo in data 25.03.2025 che invita ad assumere idonei provvedimenti;
Ritenuta la propria competenza quale Autorità Sanitaria Locale;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha già adottato negli scorsi anni le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante che intende riproporre anche per l’anno in corso;
Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;
Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
Visto il Regolamento Locale d’Igiene;
Vista la nota della Regione Lombardia del 15/03/2016 prot. G1.2016.09198
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
ORDINA
non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi,ecc.)
coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI* (fino a ottobre con l’uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).
* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico
ORDINA ALTRESI’
ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo da maggio ad ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (almeno ogni 30 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.
alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:
provvedere, da maggio ad ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (almeno ogni 30 giorni) e larvicidi comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.
A tutti i conduttori di orti, di:
eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es, teli in plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
chiudere approppriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d’acqua;
ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse, di:
mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;
ai responsabili dei cantieri, di:
evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d’acqua;
provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto.
AVVERTE
le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d’igiene per la tutela della salute e dell’ambiente ed hanno valenza sino al 30 novembre 2025;
la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265;
nel caso di manifestata inerzia nell’osservanza di quanto previsto dalla presente e di accertate gravi problematiche igienico-sanitario l’esecuzione degli interventi necessari avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 agosto n° 241 avverte che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione del Territorio: Ing. Prezioso Stefano;
Avverte che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente provvedimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.71 N° 1034),ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).
DISPONE
sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale;
la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
DISPONE ALTRESI’
che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue/west nile o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.
Si allega copia ordinaza