L’art. 4, comma 2, del LEGGE 91 del 1992 recita: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
All’interno del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è stata inserita una disposizione avente quale rubrica “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia”. Tale disposizione è stata poi parzialmente modificata in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tale disposizione prevede: “Art. 33 1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione”.
In sostanza, se la residenza legale (iscrizione all’anagrafe con i permessi di soggiorno) non è ininterrotta, serve dimostrare di avere avuto domicilio continuativo in Italia con altri mezzi, come la documentazione probante la dimora (es. le vaccinazioni, visite mediche, iscrizioni ad asili e scuole ecc.).